L’arbitrato è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, concordato dalle parti mediante una clausola contrattuale (clausola compromissoria) ovvero da una apposita convenzione conclusa dalle stesse parti in caso di lite già insorta (compromesso).

Le parti rimettono la decisione della lite a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale), terzo ed imparziale.

Il procedimento si conclude con il lodo arbitrale vincolante per le parti, avente effetti analoghi a quelli di una sentenza emessa dall’autorità giudiziaria.

L’arbitrato presenta notevoli vantaggi, tra i quali si annoverano:

  • Tempi certi e celeri, il procedimento arbitrale dura meno di un anno rispetto ad una causa ordinaria che dura mediamente dai 2-3 anni. L’art. 820 c.pc. fissa la durata per la pronuncia del lodo in 240 giorni dall’accettazione del lodo da parte dell’arbitro, salvo ulteriore proroga di 180 giorni richiesta congiuntamente dalle parti ovvero dal Presidente del Tribunale, su istanza di una parte o dell’arbitro;
  • Riservatezza, a differenza della sentenza il lodo arbitrale non può essere pubblicato senza il consenso espresso delle parti, oltre all’obbligo di segretezza degli Organismi Arbitrali;
  • Specifica competenza degli arbitri, i quali vengono scelti dall’Organismo e sono esperti nelle materie oggetto dell’arbitrato.

Tipi di arbitrati:

  • Arbitrato Rituale— Le parti devolvono ad un arbitro terzo la definizione della controversia secondo le regole del procedimento arbitrale cui cui al codice di procedura civile. Il procedimento si conclude con l’emissione di un lodo, suscettibile di essere reso esecutivo ai sensi dell’art.824 c.p.c.
  • Arbitrato Irrituale— Le parti, con disposizione espressa per iscritto, stabiliscono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. In tal caso, il lodo arbitrale non può essere reso esecutivo ma ha natura ed efficacia meramente negoziale, ed utilizzato eventualmente nel corso di un giudizio ordinario ovvero per richiedere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.