San Valentino: I regali vanno restituiti quando la coppia scoppia? Picasso si e Klimt no. Differenza tra liberalità (art. 770 co.2 c.c.) e donazione (art.782 c.c.).
La questione è stata oggetto di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18280/2016, relativa ad una richiesta di restituzione di tredici oggetti d’arte, tra cui un quadro di Picasso, nonché opere di Klimt, Klee e Man Ray ed un diamante di tredici carati, regalati alla ex compagna durante la relazione sentimentale.
Secondo la Suprema Corte, i doni fatti per la ricorrenza della “festa della dona” o per la “festa di San Valentino”, vanno qualificati come liberalità d’uso ai sensi dell’art. 770 secondo comma c.c., pertanto non costituiscono donazioni in senso stretto e non vanno restituite.
La liberalità d’uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento Si tratta di regali che si giustificano, in relazione al legame esistente tra le parti.La Corte ha portato l’attenzione al costume sociale e familiare, evidentemente ritenuto sussistente, e alla circostanza che “l’entità dell’attribuzione” va commisurata alla condizione socioeconomica delle parti.
Ebbene, il rilevante valore dell’oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d’uso, in quanto più volte la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare che usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Sulla base di ciò, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, riconoscendo il diritto della ex compagna di tenersi gli oggetti d’arte regalati, tra cui opere di Klimt, Klee e Man Ray.
Destino diverso ha avuto il quadro di Picasso del valore stimato di 600.000,00 euro ed il diamante di tredici carati.
Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte di Appello, escludendo tale natura di liberalità, in quanto donati a chiusura di uno screzio tra le parti. In tal caso, la donazione costituisce apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante, quindi richiede la forma prevista dall’art. 782 c.c.. Pertanto, la Corte di Cassazione ha desunto che, una volta riscontrata l’anomalia della causale e l’anomalia del valore rispetto anche ai pur preziosi precedenti regali, la decisione della Corte di appello di qualificare la suddetta elargizione come donazione di grande valore, non riconducibile all’art.770 secondo comma, costituisce qualificazione correttamente motivata.