Nuovi Orizzonti Giuridici: L’Attenuante di Lieve Entità per il Reato di Rapina – Avv. Simone Savino

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena possa essere ridotta fino a un terzo, quando, per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell’azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Di conseguenza, questa sentenza ha introdotto una cosiddetta “valvola di sicurezza” che consente l’applicazione dell’attenuante di lieve entità anche per il reato di rapina.

La Corte Costituzionale Italiana ha emesso la sentenza n. 86 dell’anno 2024, affrontando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Cuneo riguardante l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che disciplina la rapina impropria.
Il Tribunale di Cuneo ha sollevato la questione durante un procedimento penale contro B.D. e B.A., accusati di rapina impropria aggravata dalla partecipazione di più persone. Gli imputati avevano sottratto alcuni generi di uso (tre baguette, una scatoletta di tonno e uno spazzolino da denti) da un supermercato e avevano utilizzato minacce e una spinta per assicurarsi il possesso della merce e garantirsi l’impunità. Il valore complessivo degli oggetti sottratti ammontava a soli 6,19 euro.
Il Tribunale di Cuneo ha evidenziato che il minimo edittale di pena per il reato di rapina impropria previsto dall’art. 628, secondo comma, è sproporzionato rispetto alla modesta entità del danno. Tale sproporzione contrasterebbe con i principi di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di personalizzazione della pena e la funzione rieducativa della stessa, stabiliti dall’art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
L’assenza di una diminuente per fatti di lieve entità nella norma contestata impedisce al giudice di commisurare adeguatamente la pena alla gravità effettiva del reato, portando a sanzioni che possono risultare irragionevoli e sproporzionate, non in linea con gli scopi rieducativi della punizione.
La Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo fondata la richiesta del Tribunale di Cuneo. La Corte ha sottolineato che la previsione di un minimo edittale elevato per la rapina impropria, senza una “valvola di sicurezza” che permetta di attenuare la pena nei casi di lieve entità, è in contrasto con i principi costituzionali sopra citati.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo per i fatti di lieve entità. La Corte ha esteso tale dichiarazione di illegittimità anche al primo comma dell’art. 628 cod. pen., che regola la rapina propria, considerando l’omogeneità del trattamento sanzionatorio delle diverse forme di rapina.
La sentenza n. 86/2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore aderenza del sistema penale ai principi di proporzionalità e personalizzazione della pena, garantendo che le sanzioni siano effettivamente rieducative e commisurate alla concreta gravità del reato. La decisione della Corte Costituzionale fa seguito a una serie di pronunce volte a rendere il trattamento penale più equo e giusto, anche tramite l’introduzione di “valvole di sicurezza” che permettano una più appropriata valutazione dei casi di minore gravità.

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