Annullata cartella di pagamento da 190.000,00 euro relativa a crediti di imposta indebitamente compensati – Valenza della dichiarazione integrativa dei redditi – Differenza tra errori di natura formale e sostanziale – Avv. Andi Kulla
Lo Studio legale E-KLIPS & Partners ha ottenuto l’annullamento di una cartella di pagamento di € 190.000,00 inerente il recupero del credito di imposta indebitamente compensato e relativa ad asserite irregolarità riscontrate nel modello reddito 2020.
L’avv. Andi Kulla ha rappresentato la società Alfa nel relativo contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate.
La vicenda ha avuto inizio con la ricezione da parte della società Alfa di una cartella di pagamento di € 190.000,00 emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo contestato derivava da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, effettuato ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR 600 del 1973. A seguito di detto controllo, l’Agenzia delle Entrate rilevava delle irregolarità nella dichiarazione fiscale della società.
La società Alfa – su consiglio dei consulenti legali e fiscali – aveva presentato una dichiarazione integrativa per rettificare e integrare il quadro RU del credito d’imposta, ma detta dichiarazione non era stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, la quale pretendeva il pagamento dell’importo di € 190.000,00 entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La società presentava immediatamente ricorso in opposizione alla cartella di pagamento, sostenendo la validità della dichiarazione integrativa presentata e rappresentando che l’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU costituiva una violazione formale, sanabile mediante la presentazione della suddetta dichiarazione integrativa.
Il credito d’imposta contestato, oggetto di rettifica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73, si riferiva ai costi per la Ricerca & Sviluppo sostenuti dalla società nei periodi precedenti ai quali la stessa aveva usufruito del corrispondente Credito d’imposta (ex art. 1, comma 35, Legge 23. Dicembre 2014, n. 190) regolarmente dichiarato nei Modelli fiscali precedenti.
I costi sostenuti dalla società Alfa nei periodi d’imposta che hanno automaticamente generato il Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, non erano mai stati oggetto di alcuna contestazione o rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito alla loro spettanza né tanto meno lo era stato il corrispondente Credito d’imposta.
L’imposta a debito/minor credito del quadro RU derivava, quindi, dalla erronea compilazione dello stesso, in quanto nella prima dichiarazione non veniva indicato nel quadro RU rigo RU2 l’esatto importo come da Modello Redditi presentato nell’anno precedente.
L’obiettivo è sempre stato quello di dimostrare la legittimità delle rettifiche apportate dalla società Alfa, al fine definire bonariamente un contenzioso che poteva durare anni, arrecando danni ad un azienda che stipula contratti con la pubblica amministrazione.
La difesa ha fatto riferimento alla normativa vigente e alla prassi amministrativa, richiamando in particolare la circolare numero 13/E del 27 aprile 2017 e la risposta all’interpello numero 396 del 2021. In merito agli obblighi dichiarativi, la Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 (Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa), al paragrafo 4.9.1, chiarisce che «Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi – che si ricorda consistere, […], nell’indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo – si osserva che né l’articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione. […]. Ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa».
Inoltre, con il medesimo documento viene affermato «che l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questi documenti chiariscono che l’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU costituisce una violazione formale, sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, confermato l’iter corretto seguito dalla società Alfa.
A seguito della notifica del ricorso e delle argomentazioni presentate, l’Agenzia delle Entrate ha accolto totalmente le tesi difensive, riconoscendo la valenza della dichiarazione integrativa presentata dalla società Alfa. Di conseguenza, l’Amministrazione Finanziaria ha proceduto allo sgravio totale dell’importo contestato, annullando la cartella di pagamento di 190.000,00 euro.
Questa decisone evidenzia l’importanza dell’operato dei consulenti fiscali e legali, già prima della notifica della cartella di pagamento al fine di pervenire conseguenze disastrose per una società. Nel corso dell’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha notificato circa 20 milioni di cartelle di pagamento. Tuttavia, non sempre le richieste inviate sono esenti da errori. Spesso, infatti, possono verificarsi inesattezze sia nelle richieste della stessa sia nella legittimità delle contestazioni.
In questi casi, diventa fondamentale per il contribuente non agire in solitudine. Rivolgersi a consulenti legali e fiscali, già al momento della prima comunicazione di contestazione delle irregolarità, permette di esaminare con attenzione le contestazioni e di pianificare una strategia adeguata per affrontare le irregolarità segnalate.