Proroga automatica al 31.12.2024 della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati ai rifugiati provenienti dall’Ucraina e riconoscimento della possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A distanza di quasi 2 anni dall’inizio della guerra in Ucraina, il numero dei profughi ucraini che si sono rifugiati nei Paesi dell’Unione Europea ha superato i 5 milioni.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accertava l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, ha riconosciuto ai cittadini ucraini, il diritto di richiedere un permesso di soggiorno per protezione temporanea con validità al 31 dicembre 2023.
In Italia sono state presentate oltre 188.00,00 domande di protezione speciale temporanea, anche se, parte dei richiedenti sono rientrati nel loro Paese.
La legge di bilancio per l’anno 2024 (L.213/2023) ha in primis esteso la validità dei suddetti permessi di soggiorno sino 31.12.2024, senza la necessità di espletare ulteriori formalità. Resta inteso, che i permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Un’ ulteriore novità della legge di bilancio, è la possibilità di convertire i permessi di soggiorno di protezione temporanea rilasciati a favore dei cittadini ucraini, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, applicando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.