Profili giuridici dell’Artificial Intelligence applicata all’arte – Avv. Gisela Suparaku

La tutela multilivello dell’artista a confronto con l’AI Act.

Pur tenendo presente i nuovi scenari economici e che lo sviluppo tecnologico è sempre più veloce rispetto alla regolamentazione normativa, la tutela dei diritti dell’artista e delle opere create mediante l’uso della tecnologia si fonda sugli strumenti giuridici che, se da una parte andranno necessariamente adeguati alle nuove esigenze, dall’altra parte sono già normati e consolidati nella loro essenza concettuale ed applicativa.

Tra le questioni giuridiche che recentemente si ripropongono vi è innanzitutto quella concernente la titolarità dei diritti d’autore.
L’AI, quale prodotto dell’ingegno umano e privo di capacità giuridica, è l’oggetto e non il soggetto del diritto d’autore. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, agli articoli 1 e 2 della LdA sono attualmente compresi tra le opere meritevoli di tutela i programmi per elaboratore, le banche dati, le raccolte di opere o di altri elementi accessibili mediante mezzi elettronici. Lo stesso vale a livello comunitario laddove, ad esempio, all’art. 2, par. 1, della direttiva 2009/24/CE e all’art. 4, par. 1, della direttiva 96/9/CE, sulla tutela giuridica rispettivamente dei programmi per elaboratore e delle banche dati, si prevede che autore di un software sia la persona fisica o un gruppo di persone fisiche che hanno creato il programma, escludendo conseguentemente dalla protezione tutto ciò che non implica l’iniziativa e l’apporto creativo umano.

Resta da considerare se, in quali casi, nei confronti di chi e per quanto tempo la stessa protezione autoriale sia garantita all’artista che crea un’opera digitale avvalendosi dell’AI come strumento.
Da opera dell’ingegno umano l’AI diventa il mezzo con cui l’artista crea un’ulteriore opera e rispetto a cui è necessario comprendere se l’autore coincide o va distinto dal programmatore e dal produttore dell’algoritmo e ciò anche ai fini della ulteriore distinzione tra la paternità e l’utilizzazione economica dell’opera digitale che, oltre che essere il prodotto finale, potrebbe comprendere l’AI come parte costitutiva della stessa.

A seconda del caso in cui sia l’artista stesso a creare l’algoritmo o si avvalga di un algoritmo creato da un terzo consegue l’ulteriore esigenza di regolamentare i rapporti ed i relativi diritti indisponibili e disponibili tra soggetti diversi. Ciò si collega anche alla definizione delle responsabilità in capo all’artista e/o del produttore dell’algoritmo in caso di uso illecito dell’AI.

Affinché l’artista possa utilizzare l’AI lecitamente e sia a sua volta tutelato è necessario in primis che il programma informatico, nel raccogliere ed elaborare i dati personali ed artistici, operi in conformità alle leggi e nel rispetto dei diritti dei terzi coinvolti. Ciò vale sia per i dati e le informazioni preesistenti che addestrano l’AI per generare, ad esempio, un’immagine sia per quelli che vengono immessi direttamente dall’artista e che l’AI acquisisce durante il processo creativo.

Conseguentemente differisce anche sul versante della responsabilità il caso in cui si acquista un programma informatico (immateriale) per farne uso al pari delle tele, dei colori o di qualunque altro strumento (materiale) dal caso in cui è l’artista stesso ad immettere ulteriori dati, ad addestrare e, quindi a potenziare le capacità dell’AI, senza escludere l’ulteriore terzo caso in cui il programmatore che elabora l’AI e l’artista sono la stessa persona.

Le previsioni normative attuali sono già molteplici e richiedono un coordinamento che non implica solo una lettura multilivello tra quelle nazionali (cfr. LdA e artt. 9, 35 e 42 della Costituzione), comunitarie (cfr. inter alia direttiva 2001/29/CE c.d. InfoSoc, regolamento 2016/679 c.d. GDPR, direttiva 2019/790) ed internazionali (cfr. Convenzione di Berna del 1866, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU del 1952, Accordi GATT/TRIPS del 1994, Trattati OMPI/WIPO del 1996 etc.), ma anche una interpretazione tra loro convergente che, tenendo conto dell’avvento sempre più preponderante della tecnologia nell’ambito artistico della vita umana, tuteli altresì le opere digitali create mediante l’uso dell’AI.

L’AI che si avvale di opere preesistenti e l’opera digitale generata mediante l’AI sono due facce della stessa medaglia, la cui tutela si basa sui medesimi principi fondamentali della proprietà intellettuale. Come sopraddetto, avvalendosi di dati preesistenti, l’AI diventa in un certo senso la nostra memoria collettiva del passato, a cui l’artista apporta la sua memoria personale che costituisce quel plus creativo per la realizzazione dell’opera che in tal modo potrà dirsi nuova ed originale non tanto per il contenuto, che può essere ricorrente, quanto per le modalità o la forma interna e/o esterna che assume (GIORGIO JARACH, ALBERTO POJAGHI, Manuale del diritto d’autore, Ugo Mursia Editore, 2011, 34). Ciò è confermato dal fatto che vi sono, ad esempio, tematiche ricorrenti legate alla storia dell’uomo, ad episodi biblici o della letteratura che sono stati ripresi da diversi artisti nel tempo e sono stati soggettivamente reinterpretati secondo il proprio stile e sentimento, dimostrando così che pur partendo dal medesimo contenuto si sono contraddistinti gli uni dagli altri per la loro tecnica ed immaginazione senza per questo violare i diritti nascenti dalle opere preesistenti degli artisti che li hanno preceduti. Posto che oggigiorno i dati sono le pietre preziose dell’epoca moderna, la loro acquisizione costituisce la nuova fonte di estrazione redditizia, che ora più che mai necessita di una protezione effettiva stante la sottesa natura fondamentale dei diritti in questione. Da questo punto di vista il Legislatore italiano ha già previsto una tutela autoriale ad hoc dell’AI, intesa come programmi per elaborare e banche dati, agli articoli 1, 2, 64-bis, 64-ter, 64-quater, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis, 102-ter, 102-quater e 102-quinques della LdA.

Ad oggi la tutela autoriale non prevede una protezione su misura dell’opera digitale, ma per quanto riguarda almeno gli Stati membri dell’Unione Europea, a fronte anche dell’AI Act (cfr: <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_E N.pdf>) andranno perfezionate le previsioni sulla privacy come il regolamento c.d. GDPR relativo alla raccolta, elaborazione e conservazione dei dati personali degli individui, inclusi quindi gli artisti e gli utenti coinvolti nell’uso dell’AI. In questo senso i dati personali degli artisti, nonché quelli di cui quest’ultimo si avvale durante il processo creativo acquisiscono una certa rilevanza, trattandosi delle idee proprie dell’artista e dei terzi che portano alla generazione, mediante l’AI, dell’opera d’arte digitale. Non si dovrebbe infatti prescindere in primis dal consenso informato degli individui per la raccolta e l’elaborazione dei loro dati personali. Le persone devono essere informate con chiarezza sul coinvolgimento dell’AI, sulle modalità di gestione dei loro dati personali ed artistici e sulle misure di sicurezza da accessi non autorizzati, divulgazioni indebite o alterazioni, tenendo presente che andranno altresì definiti le modalità ed i tempi per l’esercizio del diritto di revoca del consenso.

Ciò significa che la protezione dei dati immessi nell’AI richiede l’ulteriore accorgimento in termini di procedure di sicurezza mediante delle misure di crittografia e di controllo di accesso e di monitoraggio dei sistemi informatizzati.
I rischi legati alla gestione dei dati sono minimizzati se si riduce la raccolta e l’elaborazione a quelli strettamente necessari per il raggiungimento del risultato tramite l’AI. Rischi che d’altro canto aumentano quando si tratta di dati che vengono trasferiti tra paesi, comportando ciò l’inevitabile comparazione delle leggi per garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle reciproche normative.

Del pari, ma non da ultimo, andrà regolamentato e negoziato anche l’esercizio dei diritti dell’opera digitale generata con l’AI a seconda che si tratti del rapporto instaurato dall’artista con un produttore mecenate, con un produttore che dietro compenso consente l’uso dell’AI o con un produttore committente.

L’estratto completo del saggio “Profili giuridici dell’Artificial Intelligence applicata all’arte” pubblicato sul volume Meatoverso e IA può essere scaricato sul seguente link – avv. Gisela Suparaku estratto

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